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Inviato da : capretta
Mercoledì, 24 Novembre 2004 - 07:35 |
da Andrea Lisi, punto-informatico.itIl nuovo Schema di decreto legislativo recante il Codice delle Amministrazioni Digitali - recentemente approvato dal Governo e salutato da più parti come una vera novità, con la benedizione degli ambienti ministeriali - potrebbe mettere in serio pericolo le transazioni effettuate nel commercio elettronico per le imprese. Con l'applicazione delle nuove norme contenute nel Codice (approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri l'11 novembre 2004) i titolari di siti e-commerce rischiano di vedere confinato nel limbo del "quasi giuridico" o del totalmente illegittimo quanto realizzato sino adesso sul web. ....continua.....
Gli articoli del Codice dedicati alla firma elettronica, al documento informatico, al contratto stipulato on-line (artt. 17 e 18 del Codice) -pensati essenzialmente per le esigenze del settore pubblico- a causa dell'art. 2 comma 3 del codice si applicherebbero anche ai privati, con conseguenze a dir poco devastanti per il futuro dell'e-business tra imprese. Pertanto quello che ci si deve chiedere prima di ogni cosa, in merito a questa ulteriore "nuova" normativa sul documento informatico e sulla firma digitale è perchè ci si ostina a voler rendere rilevanti anche per il settore privato normative sviluppate per le sole Pubbliche Amministrazioni! Il settore privato - fatto di scambi telematici internazionali tra imprese, di aformalismo contrattuale, di immediatezza e semplicità, di autoregolamentazione e creazione di nuove prassi - non può adattarsi a regole rigide pensate per attribuire massima sicurezza, autenticità e certificazione a documenti di natura pubblica.
Uno sguardo alla normativa attualmente in vigore La normativa attualmente in vigore (il cd. Tuda e, cioè, il dpr 445/2000, come recentemente modificato dal d.lgs. n. 10/2002) è certamente migliorabile, ma ha quanto meno cercato di tener conto delle esigenze della prassi commerciale telematica attribuendo una qualche valenza formale a nuove forme di autenticazione molto utilizzate nel commercio elettronico tra privati (quali una ID e un PW di accesso ad un sito web o una stessa e-mail).
Infatti, a tutti questi documenti, anche se non "firmati" con firma digitale, veniva comunque attribuita rilevanza formale "scritta", pur rimanendo gli stessi "liberamente valutabili" dal giudice dal punto di vista probatorio. Oggi queste norme, nonostante recepiscano la normativa comunitaria (direttiva n.93 del 1999), vengono nuovamente messe in discussione e il "nuovo" codice rischia di riportare indietro alla precedente normativa dedicata alla firma digitale (il dpr 513/1998) più volte "bacchettata" dagli esperti di Bruxelles.
Il nuovo Codice definisce la firma elettronica "leggera" come "l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica", confermando così l'opinione di quei giuristi che ritenevano la definizione di firma elettronica "leggera" un concetto tecnologicamente neutro e flessibile, ma soprattutto tendente a ricomprendere varie forme di attribuzione della paternità di un documento elettronico a un soggetto, come per esempio anche una e-mail e una semplice ID e PW per accedere ad una area riservata di un sito (1). Ma invece di attribuire un minimo di rilevanza a queste firme elettroniche "leggere", il Codice si "dimentica" di loro, lasciando indeterminato il loro valore formale e anche probatorio.
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